Partecipazione alla vita politica e pubblica

L’art. 29 della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità fa riferimento alla partecipazione alla vita politica e pubblica da parte delle persone con disabilità.

Vediamo come anche qui il principio di uguaglianza fondamentalmente orienta la disposizione e tenta di assicurare, con la sua applicazione e garanzia, la partecipazione delle persone con disabilità anche relativamente alla politica del proprio ordinamento.

Si fa riferimento alla possibilità delle persone con disabilità di essere elette, quindi abbiamo un elettorato passivo, e senza fare nomi abbiamo ultimamente un esempio molto valido in questo senso, di qualcuno che si dedica politicamente, e vuole dedicarsi politicamente alla propria comunità territoriale, e abbiamo accanto a questa il diritto della persona con disabilità di poter scegliere consapevolmente chi votare, e quindi chi lo rappresenterà nell’agire politico.

Si fa riferimento anche ad una questione relativa all’accessibilità degli strumenti di voto e c’è anche la possibilità, senza che questo violi in alcun modo il segreto del voto, di farsi assistere nell’attività di voto da parte di una persona scelta per tale fine dalla persona con disabilità stessa.

E’ necessario, in tutto questo, prendere in considerazione la questione culturale che sottende al riconoscimento del principio di uguaglianza in riferimento alle persone con disabilità anche riguardo alla vita politica e pubblica. Il principio culturale che sta alla base di questo è quel dovere di contribuire al bene comune che tutti i consociati hanno e che è indicato anche dal nostro testo costituzionale.

Si fa riferimento al fatto che una politica senza persone con disabilità sia da un punto di vista attivo, e quindi senza che le persone con disabilità possano votare i propri rappresentanti, che da un punto di vista passivo, ossia la persona con disabilità che può essere eletta e rappresentare essa stessa la sua comunità, è una vita pubblica e politica largamente intesa che ha una lacuna, un vulnus, e non prende in considerazione grande parte della popolazione.

E’ quindi necessario rendersi conto non solo, da una parte, che ovviamente non si può escludere una gran parte, dal punto di vista numerico, di persone che compongono la comunità e, dall’altra, che c’è il riconoscimento che il contributo che quella persona, anche in virtù della sua disabilità può dare al bene comune non può essere ignorato.

Scorrendo la norma si fa riferimento infatti ad una questione di tipo culturale: la vediamo alla lettera b dell’art. 29 dove si legge che gli Stati devono promuovere attivamente un ambiente in cui le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla condotta degli affari pubblici, senza discriminazione, su base di uguaglianza con gli altri, e incoraggiare la loro partecipazione agli affari pubblici.

Questo è di fondamentale importanza: abbiamo sempre detto che l’uguaglianza non è tale se non permette e non garantisce la partecipazione. Qui la norma parla di “partecipazione effettiva e piena”: è necessario quindi che l’inserimento e la considerazione delle persone con disabilità all’interno della società non sia meramente formale, non si fermi semplicemente al fatto che la persona con disabilità “può stare”, ma è necessario che la stessa partecipi, è necessario che la stessa contribuisca al pari su una base di uguaglianza con gli altri, appunto.

L’art 29 alle lettere i e ii fa riferimento ad alcuni strumenti che possano rendere reale questa effettiva partecipazione: si fa riferimento alla partecipazione ad associazioni, o organizzazioni non governative, e quindi a quegli organi intermedi che permettono l’espressione e l’esercizio della libertà di pensiero, la libertà di opinione e pure di associazione.

Poi si fa riferimento alla formazione vera e propria, quindi alla nascita ex novo di organizzazioni di persone con disabilità al fine proprio di rappresentare le persone stesse a livello internazionale, nazionale, regionale e locale. Quindi si fa riferimento ad un interesse della persona con disabilità a promuovere sia la sua particolare condizione di vita, che però a farsi rappresentante di una comunità.

Come sempre, e come abbiamo visto sino ad ora, vediamo che le parole d’ordine, anche in riferimento alla Costituzione, sono assolutamente il principio di eguaglianza e la garanzia della piena ed effettiva partecipazione della persona con disabilità anche alla vita pubblica e politica.

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4 pensieri riguardo “Partecipazione alla vita politica e pubblica

    1. La conquista e l’occupazione dello spazio politico deve iniziare dal basso. Da una ferma e decisa denuncia della non osservanza dei diritti delle persone con disabilità da parte di queste ultime attraverso, anche, azioni dimostrative. Ma sistematiche e non “una tantum”

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